Termini e modalità di liquidazione TFS/TFR
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all’art. 1, commi 484 e 485, ha introdotto nuove norme in tema di pagamento dei Trattamenti di fine servizio e dei Trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici.
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai pagamenti relativi alle cessazioni dal servizio che decorrono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla predetta data.
Le regole generali in materia di termini di pagamento dei TFS/TFR per detti lavoratori sono pertanto le seguenti:
● per cessazioni dal servizio per inabilità o per decesso il pagamento deve avvenire entro 105 giorni dal termine del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il pagamento dovesse avvenire successivamente a tale data, l’INPS è tenuto a corrispondere gli interessi di mora sull’importo dovuto e erogato in ritardo.
● per cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età, o per termine del contratto a tempo determinato, o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento del diritto a pensione di anzianità anticipata, il pagamento deve essere effettuato non prima di 12 mesi dal termine del rapporto di lavoro, entro i successivi tre mesi. Nel caso in cui il pagamento dovesse avvenire decorsi 15 mesi (12+ 3), l’INPS è tenuto a corrispondere gli interessi di mora sull’importo dovuto ed erogato in ritardo.
● per cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione anticipata, licenziamento, destituzione dall’impiego, il pagamento deve essere effettuato non prima di 24 mesi dal termine del rapporto di lavoro, entro i successivi tre mesi. Nel caso in cui il pagamento dovesse avvenire decorsi 27 mesi (24+ 3), l’INPS è tenuto a corrispondere gli interessi di mora sull’importo dovuto ed erogato in ritardo.
Nel rispetto dei diritti acquisiti, vi sono alcune deroghe ai termini di pagamento sopra indicati che riguardano:
♦ i dipendenti che hanno già maturato diritto a pensione alla data del 12 agosto 2011, i quali mantengono la previgente disciplina. Pertanto i termini di pagamento dei TFS/TFR sono:
- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età con massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (40 anni maturati entro il 12 agosto 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti al raggiungimento del termine del contratto di lavoro a tempo determinato;
- non prima di 6 mesi per le altre casistiche.
♦ i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 ma entro il 31.12.2013 sono destinatari dei seguenti termini di pagamento:
- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità e decesso;
- non prima di 6 mesi per le cessazioni dal servizio per limiti di età; risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con la massima anzianità contributiva (40 anni entro il 31.12.2013); cessazione per termine del contratto a tempo determinato.
Restano fermi i termini di pagamento dei 24 mesi per le altre causali (es. dimissioni), per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31.12.2013 indipendentemente dal fatto che sia stato maturato un diritto a pensione entro o dopo detta data.
Inoltre, per coloro che abbiano una anzianità contributiva di 18 anni al 31.12.1995 e che, in applicazione dell’art.1, commi 707 e 708 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015), abbiano il trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo retributivo e che cessino dal servizio prima del limite ordinamentale, il termine di pagamento sarà di 24 mesi, ad eccezione delle cessazioni dal servizi per inabilità o per decesso.
(Norme di riferimento: art. 3 legge 140/1997; art 1, commi 22 e 23 Legge n. 148/2011; art 1, comma 484 e 485 l. 147/2013; art. 1, 708 l. 190/2014); (circolari INPS di riferimento: n. 73 del 5.6.2014; n. 154 del 17.9.2015)
Si segnala infine che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, per i destinatari di alcuni istituti previdenziali previsti dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), inizieranno a decorrere non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro bensì dal raggiungimento del diritto a pensione previsto dall’art. 24 della legge 214//2011.
Pertanto, per i destinatari dell’APE sociale il termine di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata inizierà a decorrere dal compimento del requisito anagrafico previsto dal predetto art.24 per la pensione di vecchiaia, decorsi 12 mesi ed entro i successivi tre mesi.
Per i destinatari della pensione anticipata a favore dei lavoratori c.d. “precoci”, che cessano dal servizio per dimissioni, la decorrenza del termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto è differita alla data di raggiungimento, da parte dell’interessato, dell’anzianità contributiva o dell’età anagrafica previsti da predetto art. 24, decorsi 24 mesi, ovvero 12 mesi, ed entro i successivi tre mesi.
Le modalità di pagamento dei TFS/TFR
Per i dipendenti che cessano dal servizio da 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici da detta data, la modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, comunque denominati, è la seguente:
● in un unico importo se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è pari o inferiore a 50.000 euro;
● in due importi annuali se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo lordo annuale sarà di 50.000 euro ed il secondo importo lordo annuale sarà pari all’ammontare residuo;
● in tre importi annuali se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale lordo è pari a 50.000 euro; il secondo importo annuale lordo è pari a 50.000 euro ed il terzo importo lordo annuale è pari all’ammontare residuo.
Altresì, i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 ma che avevano già maturato i requisiti per il diritto al pensionamento prima di tale data, rimangono destinatari della precedente normativa in merito alle modalità di pagamento dei TFS/TFR, che è la seguente:
● in un unico importo se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è pari o inferiore a 90.000 euro;
● in due importi annuali se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è superiore a 90.000 euro, ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo lordo annuale sarà di 90.000 euro ed il secondo importo lordo annuale sarà pari all’ammontare residuo;
● in tre importi annuali se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale lordo è pari a 90.000 euro; il secondo importo annuale lordo è pari a 60.000 euro ed il terzo importo lordo annuale è pari all’ammontare residuo.